Gladiatore Sannita
Arco di Traiano
Rocca dei Rettori
Teatro Romano
SPORTELLO FISCALE
QUESITI
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D. Sono presidente di una Associazione Sportiva nel settore calcio. Vorrei saper se posso utilizzare sia per la corrispondenza sia per pubblicità l'abbreviazione A.C. R. La normativa sulle associazioni sportive dilettantistiche prevede che sia utilizzato o facilmente intuibile che si tratta di una Associazione Sportiva Dilettantistica. Pertanto, è necessario utilizzare la locuzione Associazione Sportiva Dilettantistica per esteso. |
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D. Siamo una Associazione affiliata alla Federazione Nazionale Bocciofili e nella sede sociale abbiamo attivato un bar che viene gestito da un collaboratore. L'incasso viene contabilizzato tra le entrate istituzionali poiché con il ricavato paghiamo il collaboratore, gli acquisti per il bar; le altre spese della associazione. E' corretto tale comportamento ai fini fiscali ?. R. Gli elementi indicati nella richiesta non consentono una risposta specifica. Neanche il fatto che "il ricavato" viene utilizzato anche per pagare le altre spese dell'associazione non ha incidenza ai fini fiscali. Pertanto, in estrema sintesi, ai fini fiscali non è attività commerciale solo se l'attività svolta non rientra in quelle inquadrabili all'art. 2195 del Codice Civile, è conforme alle finalità istituzionali dell'ente, sia svolta senza una particolare organizzazione; siano praticati prezzi che non eccedono il costo di diretta imputazione. Infine, che il servizio sia accessibili solo ai soci. In mancanza di uno o più requisiti di cui sopra, l'attività del bar sarà considerata commerciale. Recente Sentenza della Cassazione (n. 612 del 13 gennaio 2006) ha confermato quanto sopra. |
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D. Intendo costituire una Squadra corse da affiliare alla FIK. Ho contattato alcuni sponsor che sarebbero interessati a promuovere le loro aziende sponsorizzando la il team. Con il ricavato vorrei acquistare due go kart con gli accessori. Quale adempimenti devo attuare ?. R. Gli adempimenti da effettuare sono i seguenti: 1) costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica e registrare lo statuto presso l'ex Ufficio del Registro ora Agenzia delle Entrate. Questo adempimento necessario al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/86; 2) Chiedere l'apertura della Partita IVA per emettere le fatture per gli sponsor, individuando il regime fiscale da adottare (non variabile per tre anni); 3) effettuare la liquidazione delle imposte (IVA ed imposte DIRETTE) nei termini di legge ed in base alle agevolazioni previste dalla l. 398/91 se richieste nella apertura della Partita IVA. |
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D. Un dirigente di una associazione sportiva dilettantistica chiede se è corretto che un Ente pubblico effettui la ritenuta d’acconto del 4% sui contributi da erogare in occasione della partecipazione ad un evento sportivo, patrocinato ed autorizzato dalla Federazione di appartenenza, relativo alla attività istituzionale . L’argomento può interessare altre Associazioni pertanto viene pubblicata la risposta. R. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973 se il contributo è erogato per consentire la partecipazione ad un evento sportivo, organizzato da altre ASD e con l’Autorizzazione della Federazione di appartenenza, l’ente locale (sembra nel caso Comune) non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto. E’ comunque opportuno evidenziare la casistica più frequente nel seguente prospetto:
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D. E' possibile erogare un rimborso forfettario ai soci per le spese sostenute a favore della nostra associazione sportiva dilettantistica ?. Nel caso di risposta positiva si dovrà assoggettare l'importo alla ritenuta d'acconto del 20%, oppure si potrà godere della esenzione di cui all'art. 37, lett. C, l. 242/2000? R. La risposta è affermativa. Però nel caso per non assoggettare l'importo a ritenuta di acconto del 20% è indispensabile produrre i documenti giustificativi della anticipazione intestati alla Associazione Sportiva Dilettantistica. In assenza di documenti giustificativi della spesa si dovrà assoggettare l'importo alla ritenuta di acconto. Infine, non è possibile usufruire dell'art. 37 l. 342/2000 poiché l'esenzione si applica esclusivamente alle somme corrisposte per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati ad attività amministrativo contabile di natura non professionale resi a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche. |