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Regolamento Strutture Territoriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento delle strutture territoriale del C.O.N.I.

 

Art. 30 - Il Presidente del Comitato Provinciale - Compiti

Il Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. è anche Presidente della Giunta e del Consiglio Provinciale e componente della Conferenza Regionale dei Presidenti dei Comitati Provinciali C.O.N.I.

a) rappresenta il CONI nella Provincia ai fini sportivi e ha poteri negoziali, limitatamente nell'ambito dell'autonomia gestionale-contabile di cui all'art. 17 dello Statuto;

b) rappresenta il CONI presso le istituzioni provinciali e comunali e nelle Commissioni previste dalla vigente normativa secondo quanto disposto dai competenti Organi e Regolamenti CONI(*)

c) opera sulla base di specifiche deleghe dell'Ente, conferite ai sensi della normativa vigente, per quanto non previsto dalla normativa CONI;

d) nomina, entro trenta giorni dalla elezione, i componenti della Giunta Provinciale così come definiti al successivo articolo 33;

e) nomina tra i componenti della Giunta Provinciale due Vice Presidenti fra i quali uno Vicario;

f) assegna gli incarichi ai componenti della Giunta Provinciale;

g) nomina il Consulente per l'Impiantistica Sportiva e il Vice;

h) convoca e presiede gli organi collegiali del Comitato e ogni altra Commissione con possibilità di delega, in caso di impedimento temporaneo, al Vice Presidente. Uguale delega può essere concessa ai componenti di Giunta per le suddette Commissioni;

i) propone alla Giunta Provinciale, i Fiduciari Locali, dei quali coordina l'attività;

l) promuove e coordina iniziative a livello provinciale in sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva per il proseguimento di una politica sportiva più adeguata alle realtà locali, in armonia con gli indirizzi formulati dal CONI e dal Comitato Regionale;

m) indirizza proposte alla Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali CONI per l'attuazione della politica sportiva di programmazione dei servizi, di verifica dei risultati e delle altre attività delle strutture del proprio Comitato;

n) adempie alle vigenti disposizioni di legge, nazionali e regionali, in materia di impiantistica sportiva, alle indicazioni degli specifici Regolamenti in materia ovvero delle convenzioni in atto con l'Istituto per il Credito Sportivo;

o) cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della Provincia e con ogni altro organismo competente in materia di sport;

p) coordina gli interventi attinenti le iniziative, le strutture e le infrastrutture sportive di interesse provinciale;

q) sovrintende, nell'ambito degli indirizzi formulati dagli Organi Nazionali e dalla struttura regionale del CONI, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport nella Provincia;

r) promuove e coordina ogni iniziativa in armonia con le istituzioni scolastiche territoriali per la promozione dell'attività motoria sportiva;

s) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del CONI;

t) indice Assemblea Elettiva, nella quale non ha diritto a voto, convocando, successivamente, il Consiglio Provinciale  nell'Assemblea stessa;

u) convoca per il tramite dei Presidenti Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate l'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio Provinciale ed indice le eventuali elezioni integrative, o registra le designazioni negli altri casi;

v) convoca i rappresentanti delle Discipline Sportive Associate a livello provinciale per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Provinciale CONI ed indice le eventuali elezioni integrative;

w) convoca i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva provinciali per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Provinciale del CONI ed indice le eventuali elezioni integrative;

z) convoca i rappresentanti delle Associazioni Benemerite a livello provinciale per l'elezione del loro rappresentante nel Consiglio Provinciale del CONI ed indice le eventuali elezioni integrative.

(*) L. n. 88 del 24.04.03 "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive" Commissioni provinciali di vigilanza sui pubblici spettacoli per le materie di competenza

Art. 31 - Il Consiglio Provinciale - Composizione

Il Consiglio Provinciale è composto:

a) dal Presidente Provinciale che lo presiede;

b) dai Presidenti o Delegati delle strutture provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI presenti sul territorio;

c) da 3 rappresentanti delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e presenti sul territorio;

d) da 2 rappresentanti degli Atleti e da 1 dei Tecnici Sportivi;

e) da 5 rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e presenti sul territorio;

f) da 1 rappresentante delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI e presenti sul territorio;

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto:

* i componenti di Giunta non facenti parte di diritto del Consiglio;

* il Segretario del Comitato che ne redige il verbale;

* il Coordinatore Tecnico Provinciale;

* il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva ed il suo Vice;

* i Fiduciari Locali;

* i Rappresentanti delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI presenti sul territorio non già componenti con diritto di voto;

* i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e presenti sul territorio non già componenti con diritto di voto;

* il Presidente Onorario e quanti altri il Presidente Provinciale ritiene di invitare, in base agli argomenti da trattare.

Art. 32 - Il Consiglio Provinciale - Compiti

Il Consiglio Provinciale:

a) elegge, convocato in Assemblea Elettiva ordinaria o straordinaria, il Presidente del Comitato;

b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive, presso le istituzioni provinciali e comunali, in armonia con gli indirizzi e la politica sportiva formulati dal CONI;

c) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base provinciale, delle attività sportive, con particolare attenzione all'incremento e alla gestione degli impianti sportivi, alla tutela sanitaria ed all'aggiornamento dei quadri dirigenti, tecnici e organizzativi del volontariato sportivo nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale;

d) formula proposte sull'utilizzo dei finanziamenti del CONI dei contributi erogati da terzi e delle risorse alternative reperite a sostegno delle attività sportive;

e) collabora con le Istituzioni Provinciali interessate allo sport;

f) si esprime su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno;

g) costituisce, su proposta del Presidente, al proprio interno Commissioni consultive di studio;

h) delibera per l'approvazione da parte del CONI il bilancio consuntivo del Comitato.

Art. 33 - La Giunta Provinciale - Composizione

La Giunta Provinciale nominata dal Presidente, è composta:

a) dal Presidente stesso del Comitato Provinciale, che la presiede;

b) dai Componenti nel numero di seguito precisato:

- per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti da 7 componenti di cui 3 appartenenti alle F.S.N., 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti di Promozione Sportiva, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;

- per le province con popolazione superiore ai 500.000 abitanti da 8 componenti di cui 4 appartenenti F.S.N., 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti di Promozione Sportiva, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;

- per le province riconosciute aree metropolitane da 9 componenti di cui 5 appartenenti alle F.S.N., 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti di Promozione Sportiva, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;

Alle riunioni partecipano altresì senza diritto di voto:

* il Segretario Provinciale, che ne redige il verbale;

* il Coordinatore Tecnico Provinciale;

* il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva ed il suo Vice;

* il Revisore Contabile;

* dai tre Fiduciari Locali cooptati dal Presidente del Comitato;

* quanti altri il Presidente del Comitato Provinciale ritiene di invitare, in base agli argomenti da trattare.

Art. 34 - Giunta Provinciale - Compiti

La Giunta Provinciale:

a) prende in esame le proposte del Consiglio;

b) nomina i Fiduciari Locali su proposta del Presidente del Comitato Provinciale e ne determina le linee operative nell'ambito del territorio Provinciale;

c) garantisce la rappresentanza unitaria delle realtà federali, societarie, territoriali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi;

d) valuta le proposte di assegnazione di contributi e premi alle Società sportive secondo i Regolamenti emanati dal CONI;

e) pone in essere iniziative idonee ad incrementare le risorse finanziarie assegnate annualmente dal CONI centrale per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali e nell'ambito della sua autonomia gestionale e contabile, attraverso risorse e proventi reperiti sul territorio nonché attraverso l'erogazione di servizi;

f) delibera per l'approvazione da parte del CONI e per l'espletamento delle attività del Comitato, il bilancio preventivo e le variazioni in corso di esercizio secondo i Regolamenti emanati dal CONI;

g) promuove ed attua le iniziative per il proseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dalla Giunta Regionale coordinando la realizzazione di una autonoma politica sportiva territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Provinciale, in armonia con i principi e gli indirizzi del Consiglio Regionale e del CONI centrale;

h) collabora per l'attività delle iniziative relative alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, all'incremento e alla migliore gestione del patrimonio impiantistico presente nella Provincia;

i) predispone in cooperazione con il Comitato Regionale programmi annuali sinergici di attività corredati da analitiche previsioni di spesa, che trasmette per il tramite del Comitato medesimo alla Giunta Nazionale per l'approvazione ed il finanziamento e ne cura successivamente la realizzazione;

l) affianca l'opera del Presidente Provinciale per tutte le altre iniziative assunte secondo gli indirizzi formulati dal Comitato Regionale e dal Consiglio Provinciale, in armonia con i fini istituzionali del CONI;

m) nomina tra i componenti il Consiglio Provinciale la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee elettive ordinarie o straordinarie.

Art. 35 - Il Segretario del Comitato Provinciale - Nomina

Il Segretario del Comitato Provinciale è indicato, sentito il Presidente Provinciale, dal Segretario Generale o suo delegato, che ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale.

Art. 36 - Il Segretario del Comitato Provinciale - Compiti

Il Segretario del Comitato Provinciale:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie e alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali;

b) è responsabile del personale dipendente in forza presso il Comitato nonché degli obiettori di coscienza che espletano il servizio civile presso lo stesso nonché del buon funzionamento del Comitato;

c) predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi necessari per dare esecuzione alle decisioni delle strutture provinciali;

d) collabora con il Presidente per l'attuazione delle linee programmatiche del Comitato approvate dal CONI e per tutte le altre esigenze della struttura;

e) è responsabile della corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative previste dai regolamenti interni del CONI;

f) svolge tutti gli altri adempimenti e compiti che gli vengono demandati dai competenti Organi e Regolamenti del CONI;

Art. 37 - Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva - Nomina

Il Consulente per l'impiantistica sportiva, con esperienza specifica nel settore ed iscritto all'Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri è nominato dal Presidente Provinciale, che dovrà nominare anche un Vice in possesso degli stessi requisiti, tenuto al rispetto degli stessi obblighi del consulente.

Art. 38 - Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva - Compiti

Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva:

a) opera su mandato del Presidente del Comitato Provinciale nell'ambito degli indirizzi nel settore dell'impiantistica sportiva definiti in apposito Regolamento dagli Organi Centrali del CONI;

b) rappresenta il CONI nelle Commissioni previste dalla vigente normativa secondo quanto disposto dai competenti Organi e Regolamenti CONI (*);

c) collabora con il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva e con il Tecnico Regionale (CORIS);

d) partecipa alla Commissione Impianti Sportivi ( C.I.S. Regionale ) e ne relaziona al Presidente del Comitato;

e) emette pareri tecnici afferenti l'impiantistica sportiva che per legge sono demandati al CONI;

f) predispone gli atti relativi all'ottenimento di finanziamenti da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo;

g) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e dai Regolamenti del CONI in materia.

Nell'espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dalle norme emanate dal CONI in merito all'impiantistica sportiva. E' affiancato da un Vice tenuto agli stessi obblighi del consulente.

(*) DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi". DPR N. 311  28 MAGGIO 2001 "Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo" Direttiva 95/2001/CE "Sicurezza Generale dei prodotti".

Art. 39 - Coordinatore Tecnico Provinciale - Nomina

Il Coordinatore Tecnico Provinciale è indicato, sentito il Presidente Provinciale, dal Segretario Generale o suo delegato, che né da formale comunicazione alla Giunta Nazionale, tra i dipendenti con la qualifica di Maestro dello Sport o laureato in Scienze Motorie o diplomato ISEF o qualifica equipollente. In assenza di dipendenti con le qualifiche indicate può essere nominato un Coordinatore esterno, ma in possesso dei requisiti tecnici equipollenti.

Art. 40 - Coordinatore Tecnico Provinciale - Compiti

Il Coordinatore Tecnico Provinciale:

a) organizza e cura, d'intesa con con il Coordinatore Tecnico Regionale, la formazione tecnica e la promozione sportiva giovanile;

b) concorre allo sviluppo della pratica sportiva a livello locale e collabora con le istituzioni scolastiche del territorio;

c) collabora con gli Organi del Comitato per l'attuazione delle iniziative relative all'incremento dell'attività sportiva a livello Provinciale, in armonia con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate e con il Coordinatore Tecnico Regionale e con le Scuole Regionali dello Sport;

d) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del CONI in materia.

Art. 41 - Fiduciari Locali - Nomina

Sono nominati dalla Giunta Provinciale su proposta del Presidente, ove se ne ravvisi l'opportunità, al fine di incrementare l'attività sportiva esistente o svilupparla:

a) comprensoriali (aggregazione sovracomunali);

b) comunali;

c) circoscrizionali.

Art. 42 - Fiduciari Locali - Compiti

Il Fiduciario Locale:

a) collabora con il Presidente e con gli Organo del Comitato Provinciale per l'attuazione degli indirizzi di politica sportiva sul territorio di competenza;

b) assicura i rapporti a livello locale con le Società Sportive;

c) collabora con le Amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI;

d) espleta compiti di collegamento con le Istituzioni pubbliche locali allo scopo di favorire la pratica sportiva e, in particolare, garantire l'uso degli impianti da parte delle società sportive;

e) collabora con le società sportive e gli organi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva esistenti sul territorio di competenza, per tutte le esigenze relative all'attività promozionale e allo sviluppo della pratica sportiva;

f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Provinciale e se cooptato alle riunioni di Giunta Provinciale;

g) relaziona della sua attività al Presidente del Comitato.